Aggiornamento e proroga Bonus Sisma

La Deliberazione ARERA 111/2021/R/com ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni in bolletta per energia elettricità e gas a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia e nel 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia).

I clienti che non l’hanno già fatto possono ancora ottenere le agevolazioni riguardanti forniture in immobili inagibili, comunicando entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS lo stato di inagibilità dell’abitazione; successivamente entro il 30 giugno 2021  (ai sensi del DPR 445/2000) dovranno informare il proprio fornitoredi aver presentato la suddetta dichiarazione di inagibilità indicando i riferimenti contrattuali. Precisamente dovranno fornire i seguenti documenti:

  1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
  2. autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
  3. elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

Il termine del 30/06/2021 non è perentorio, gli esercenti la vendita dovranno tener conto anche di istanze pervenute successivamente, purché entro il 31/12/2021.

Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita e al gestore del SII, i quali provvedono a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’applicazione di quanto precedentemente descritto.

Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per emettere la fattura di conguaglio per contabilizzare le agevolazioni spettanti. Viene anche ulteriormente prolungata la sua rateizzazione, passando da minimo 36 a minimo 120 rate, limitatamente alle utenze e forniture colpite dagli eventi sismici del Centro Italia. I venditori e i gestori non procederanno ad azioni di recupero di morosità relativamente ad eventuali rate non pagate delle fatture di conguaglio già emesse, informando tempestivamente i clienti della sospensione dei termini di pagamento delle fatture.

Condividilo su:

Facebook
Twitter
LinkedIn